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1.ESSE AUTO S.R.L. (DI SEGUITO CHIAMATO LOCATORE), CONSEGNA AL LOCATARIO (DI SEGUITO DENOMINATO  CLIENTE) L'AUTOVEICOLO CHE, SE NON DIVERSAMENTE, INDICATO A PAGINA 1, HA IL PIENO CARBURANTE L'AUTOVEICOLO DOVRA' ESSERE RICONSEGNATO CON IL PIENO DI CARBURANTE ATRIMENTI VERRA' ADDEBITATO, OLTRE AL COSTO DEL CARBURANTE, COME DA CONDIZIONI GENERALI IN VIGORE AL MOMENTO DEL NOLEGGIO, E' DOTATO DEL TRIANGOLO PER LA SOSTA, DEGLI ATTREZZI, DELLA RUOTA DI SCORTA,DELLA CARTA  VERDE ASSICURATIVA E DI TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI INCLUSO IL CERTIFICATO E IL CONTRASSEGNO D'ASSICURAZIONE, NONCHE' DEGLI ALTRI ACCESSORI INDICATI A PAGINA 1 .IL CLIENTE NOLEGGIANDO L'AUTOVEICOLO, RICONOSCE CHE IL MEDESIMO E' IN OTTIMO STATO DI MANUTENZIONE ED IDONEO ALL'USO PATTUITO ED ALTRESI' CHE ESSO E' DOTATO DI TUTTI GLI OGGETTI  SOPRAINDICATI..

2.(ESSE AUTO S.R.L.) IL LOCATORE SI OBBLIGA A RIMBORSARE AL CLIENTE LE SOMME DA LUI SPESE PER RIPARAZIONI DOVUTE A GUASTI DELL'AUTOVEICOLO PURCHE' PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI DAL LOCATORE DEL VEICOLO E GIUSTIFICATE DA REGOLARE FATTURA INTESTATA  A  ESSE AUTO S.R.L. PROPRIETARIO DEL VEICOLO E DI CUI I DATI FISCALI POSSONO ESSERE RILEVATI DALLA PAGINA 1 DEL PRESENTE CONTRATTO DI NOLEGGIO. IL LOCATORE GARANTISCE CHE CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL CLIENTE E DI QUALSIASI ALTRA PERSONA AUTORIZZATA  A CONDURRE IL VEICOLO, E' IN VIGORE UNA POLIZZA ASSICURATIVA CHE PREVEDE UNA GARANZIA PER DANNI ALLE PERSONE, ALLE COSE O AGLI ANIMALI.LA POLIZZA NON COPRE I DANNI SUBITI DAL GUIDATORE NE' LA SUA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI RIPORTATI DA TERZI TRASPORTATI, PURCHE' NON SI TRATTI DELLA FAMIGLIA DEL CLIENTE O DEL GUIDATORE COSI COME SPECIFICATO NELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, LE CUI CLAUSOLE E CONDIZIONI IL CLIENTE DICHIARA DI ACCETTARE E DI IMPEGNARSI A  RISPETTARE.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

3.IL CLIENTE SI OBBLIGA A CONDURRE L'AUTOVEICOLO, E A CUSTODIRLO ASSIEME AGLI ACCESSORI DILIGENTEMENTE E NEL RISPETTO DI TUTTE LE NORME DI LEGGE, A CURARNE LA MANUTENZIONE ORDINARIA , L'INGRASSAGGIO, IL CONTROLLO DEI LIVELLI, DEI LUBRIFICANTI, DELL'OLIO DEI FRENI E DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO A PROCEDERE ALL'OBLAZIONE DI QUALUNQUE CONTRAVVENZIONE INCORSO DURANTE LA LOCAZIONE E A RIMBORSARE IL LOCATORE DI QUALSIASI ALTRA SPESA SOSTENUTA DI TENERE INDENNE IL LOCATORE DA QUALSIASI PRETESA  AVANZATA  DA TERZI PER DANNI DA ESSI SUBITI NEI BENI TRASPORTATI O COMUNQUE TROVATISI SULL'AUTOVEICOLO. IL CLIENTE RICONOSCE DI NON ESSERE TITOLARE DI ALCUN DIRITTO REALE SULL'AUTOVEICOLO E DI NON POTERNE PERTANTO DISPORRE NEANCHE A GUISA DI PEGNO.

4.IL CLIENTE SI IMPEGNA A NON CONDURRE OD USARE L'AUTOVEICOLO, E A NON PERMETTERE E/O TOLLERARE CHE ALTRI LO CONDUCONO O USINO IN UNO STATO DIVERSO DALL'ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, PORTOGALLO, ANDORRA, CITTA' DEL VATICANO, SAN MARINO, PRINCIPATO DI MONACO, SVIZZERA, BELGIO, OLANDA, SVEZIA, DANIMARCA, NORVEGIA, FINLANDIA, GIBILTERRA, CORSICA, IRLANDA, LUSSEMBURGO, DOVE NON SIA VALIDO LA CARTA VERDE DOVE NON VI SIANO DISORDINI POLITICI E/O GUERRE IN ATTO.

IL TRASPORTO DI PERSONE O COSE: 

COMPETIZIONI PROVE DI VELOCITA' 

DI ECCESSO DI VELOCITA'

PER UNO SCOPO CONTRARIO ALLA LEGGE

SE SI TRATTA DI PERSONE NON INDICATA NELLA PAGINA 1

SE SI TRATTA DI PERSONE CHE HA FORNITO AL LOCATORE FALSE GENERALITA' PERSONALI ED INDICAZIONI INERENTI DATA LUOGO DI RICONSEGNA DEL VEICOLO. IL CLIENTE SI OBBLIGA A NON CONSENTIRE IN ALCUN MODO ED IN NESSUN CASOCHE IL VEICOLO SIA CONDOTTO DA PERSONE DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI O SUPERIORE AI 75 ANNI O PRIVE DI PATENTE DI GUIDA NELLO STATO NEL QUALE L'AUTOVEICOLO E CONDOTTO. IN OGNI CASO IL CLIENTE E' TENUTO AD OSSERVARE DILIGENTEMENTE LA NORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA.

5.IL CLIENTE SI OBBLIGA A RISARCIRE IL LOCATORE DI QUALSIASI DANNO PER QUALSIASI RAGIONE OCCORSO ALLA VETTURA . LA RESPONSABILITA' DEL CLIENTE E' TUTTAVIA ,LIMITATA  ALLA FRANCHIGIA DOVUTA IN OGNI CASO DI INCIDENTE, STABILITA DA L TARFFARIO, DI QUI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE, VIGENTE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL  PRESENTE CONTRATTO, QUAL'ORA IL DANNO SIA AVVENUTO SENZA CHE EGLI VIOLASSE ALCUNA DELLE OBBLIGAZIONI, CONTRATTUALMENTE ASSENTE E COMUNQUE SENZA SUA COLPA ED IN SEGUITO A COLLISIONE CON CONTOPARTE, SIGLANDO L'APPOSITO RIQUADRO A PAGINA 1 DEL PRESENTE CONTRATTO (SKO) SI ACQUISTA TALE ASSICURAZIONE CHE LIMITA L'IMPORTO DELLA FRANCHIGIA DOVUTO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ALTRO VEICOLOE PURCHE' AVVENUTA SENZA VIOLAZIONE DI ALCUNA DELLE OBBLIGAZIONI PREVISTE DAGLI ART. 3 E 4 DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI O DI NORMAE PENALI, O PURCHE' AVVENUTI SENZA VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN OGNI CASO DI SINISTRO AVVENUTO SENZA COLLISIONE  CON UN'ALTRO VEICOLO IL CLIENTE SI OBBLIGA A RISARCIRE IL LOCATORE TUTTI I DANNI OCCORSI ALLA VETTURA E ALLE SUCCESSIVE SOSTITUZIONI AVANTI AGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO IN OGNI CASO IL CLIENTE RIMANE RESPONSABILE DELLA FRANCHIGIA FISSA NON ELIMINABILE ANCHE SE HA ACCETTATO ED ACQUISTATO ED  LA RIDUZIONE DI RESPONSABILITA' RISARCITORIA PER DANNI SKO. OGNI ALTRO DANNO PROVOCATO ALL'AUTOVEICOLO DOVRA' ESSERE INTERAMENTE RISARCITO DAL CLIENTE SEMPRECHE QUEST'ULTIMO PROVI CHE IL DANNO SIA IMPUTABILE  A CASO FORTUITO A FORZA MAGGIORE IN OGNI CASO NON SONO ASSICURABILI LE RUOTE, LA PARTE SOSTANTE L'AUTOVEICOLO, LA TAPEZZERIA INTERNA E LO SMARRIMENTO DEI DOCUMENTI E DELLE CHIAVI  DELLA VETTURA. SE LA RIDUZIONE DI RESPONSABILITA'  RISARCITORIA PER DANNI SKO NON VIENE ACQUISTATA ,IL CLIENTE SI OBBLIGA A RISARCIRE L'INTERO  AMMONTARE DELLA FRANCHIGIA PREVISTA PER OGNI SINGOLO VEICOLO PRIMA DELL'INIZIO DEL NOLEGGIO, A TITOLO,QUESTO IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE VERRA' RESTITUITO ALLA FINE DEL NOLEGGIO SE LA VETTURA VERRA' RICONSEGNATA INTEGRAE SENZA DANNI IN CASO DI INCIDENTE, AL CLIENTE VERRANNO ADDEBITATI I DANNI SUBITI DAL VEICOLO ED INOLTRE UN IMPORTO SECONDO LE NOSTRE TARIFFE UFFICIALI PARI A QUELLO CHE SAREBBE STATO DOVUTA SE IL NOLEGGIO FOSSE PROSEGUITO PER UN PERIODO PARI AL TEMPO NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI TALE PERIODO SARA' DETERMINATO SECONDO LE TABELLE DELL'ANIA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA. IN OGNI CASO IL CLIENTE RIMANE RESPONSABILE PER LA FRANCHIGIA FISSA PREVISTA DALLE CONDIZIONI UFFICIALI, ANCHE SE ACQUISTATO E FIRMATO PER LA RIDUZIONE DI RESPONSABILITA' RISARCITORIA PER DANNI SKO.L'ADDEBITO RELATIVO ED I PEZZI DI RICAMBIO MANODOPERA O TRAINO SI INTENDE AI PREZZI DI RICAMBIO DELLE CASE COSTRUTTRICI OLTRE UN IMPORTO SECONDO LE NOSTRE TARIFFE UFFICIALI PARI A QUELLO CHE SAREBBE STATO DOVUTO  IL NOLEGGIO FOSSE PROSEGUITO PER UN PERIODO PARI AL TEMPO NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI TALE PERIODO SARA' DETERMINATO SECONDO LE TABELLE DELL'ANIA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA.

6. QUALORA ACCADA UN INCIDENTE IL CLIENTE SI OBBLIGA A) AD INFORMARE TEMPESTIVAMENTE, TELEFONICAMENTE O CON ALTRO MEZZO, IL LOCATORE, TRASMETTENDOGLI ENTRO 24 ORE SUCCESSIVE IL SINISTRO UNA DETTAGLIATA RELAZIONE COMPILATA SUL MODULO ACCLUSO AI DOCUMENTI DELLA VETTURA (MODULO C.A.I.) B) AD INFORMARE LA PIU' VICINA AUTORITA' DI POLIZIA COMPETENTE E FARSI RILASCIARE COPIA DEL RAPPORTO CHE DEVE ESSERE INOLTRATA ALLA FILIALE DI NOLEGGIO ENTRO LE 24 ORE C) A COMPILARE LA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE MODULO CAI IN TUTTE LE PARTI FIRMARLA E FARLA FIRMARE ALLA CONTROPARTE, PRENDENDO NOTA DEI NOMI E DEGLI INDIRIZZI DELLE PARTI E DEGLI EVENTUALI TESTIMONI, NUMERI DI TARGA DI TUTTI GLI AUTOVEICOLI COINVOLTI, DEI DATI RELATIVIALL'ASSICURAZIONE ED ALLA PROPRIETA' DI TALI AUTOVEICOLI. D)  A FORNIRE AL LOCATORE QUALSIASI ALTRA NOTIZIA UTILE. E) A SEGUIRE LE ISTRUZIONI CHE IL LOCATORE FORNIRA' RELATIVAMENTE ALLA CUSTODIA E/O ALLE RIPARAZIONI DELL'AUTOVEICOLO.NEL CASO IN CUI ILCLIENTE NON PRESENTASSE LA DICHIARAZIONE AMICHEVOLE D'INCIDENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE INSIEME AL RAPPORTO COMPILATO DALLA POLIZIA O DALLE AUTORITA' DEL LUOGO ,IL CLIENTE RIMANE RESPONSABILE DI TUTTI I DANNI ED E' TENUTO AL PAGAMENTO DEI DANNI NONCHE' DELL'IMPORTO SECONDO LE NOSTRE TARIFFE UFFICIALI PARI A QUELLO CHE SAREBBE STATO DOVUTO SE IL NOLEGGIO FOSSE PROSEGUITO PER UN PERIODO PARI AL TEMPO NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DELLE RIPARAZIONI (TALE PERIODO SARA' DETERMINATO SECONDO LE TABELLE ANIA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA) IL CLIENTE E' TENUTO AL PAGAMENTO DEI DANNI IN CASO DI SINISTRO ANCHE SE POTENZIALMENTE ATTIVO, SE NON COMUNICA TUTTI I DATI DELLA CONTROPARTE N. PATENTE, DATI ANAGRAFICI GUIDATORE, TIPO E TARGA VETTURA, NUMERO POLIZZA  SCADENZA ECC..

7. IL CLIENTE SI OBBLIGA A RICONSEGNARE L'AUTOVEICOLO E LE CHIAVI NEL LUOGO ED ENTRO LA DATA/ORA INDICATE A PAGINA 1 DEL PRESENTE CONTRATTO DI NOLEGGIO, O COMUNQUE NON APPENA IL LOCATORE GLIENE FACCI A RICHIESTA, CON I MEDESIMI ACCESSORI E NEL MEDESIMO STATO NEL QUALE L'HA RICEVUTO QUALORA L'AUTOVEICOLO IN QUALSIASI MOMENTO ED IN QUALSIASI MODO, SOSTENUTE  IL LOCATORE IN QUESTO ESSO E' ESONERATO DA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA' IN ORDINE ED EVENTUALI OGGETTI CHE IL CLIENTE ABBIA LASCIATO.

8.IL CLIENTE SI OBBLIGA A CORRISPONDERE AL LOCATORE SU SUA RICHIESTA LA TARIFFA CHILOMETRICA E LA TARIFFA A TEMPO (SPECIFICATA A PAGINA 1) LA TARIFFA DOVUTA QUALORA L'AUTOVEICOLO SIA  RICONSEGNATO AL LOCATORE ENTRO TALE DATA, IL LOCATORE POTRA' RIPRENDERE POSSESSO DELL'AUTOVEICOLO IN QUALSIASI MOMENTO ED IN QUALSIASI MODO,ANCHE CONTRO LA VOLONTA' DEL CLIENTE, E QUEST'ULTIMO SARA' TENUTO A RIMBORSARLO DELLE SPESE SOSTENUTE, IL LOCATORE IN QUESTO ESSO E' ESONERATO DA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA' IN ORDINE ED EVENTUALI OGGETTI CHE IL CLIENTE ABBIA LASCIATO ALL'INERNO DEL VEICOLO.

8.IL CLIENTE SI OBBLIGA A CORRISPONDERE  AL LOCATORE , SU SUA RICHIESTA LA TARIFFA CHILOMETRICA E LA TARIFFA A TEMPO SPECIFICATA A PAGINA 1, LA TARIFFA DOVUTA QUAL'ORA L'AUTOVEICOLO SIA RICONSEGNATO IN LUOGO DIVERSO DAL LUOGO PATTUITO L'IVA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL CONTRATTO LA SOMMA NECESSARIA PER RIPORTARE ALL'ORIGINARIO LIVELLO IL SERBATORIO DEL CARBURANTE NONCHE' LE SPECIALI TARIFFE PREVISTE PER LA COPERTURA DANNI AUTO,LA COPERTURA FURTO E INCENDIO, RASSICURAZIONE PERSONALE, L'ONERE AEROPORTUALE (OVE PREVISTO), GLI ONERI DA CIRCOLAZIONE VEICOLI, FRANCHIGIE FURTO, INCENDIO E DANNI E PER IL SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTE SE DOVUTO. LA TARIFFA CHILOMETRICA E' DETERMINATA MEDIANTE LETTURA DAL CONTACHILOMETRI.IL CLIENTE E' TENUTO A CONTROLLARE PERIODICAMENTE CHE IL CONTACHILOMETRI. IL CLIENTE E' TENUTO A CONTROLLARE PERIODICAMENTE CHE IL CONTACHILOMETRI FUNZIONI E SI OBBLIGA A FAR CONOSCERE IMMEDIATAMENTE AL LOCATRORE I DIFETTI DI FUNZIONAMENTO SEGUENDO ,IN TAL CASO , LE ISTRUZIONI CGE SARANNO IMPARTITE.SE AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA , IL CONTACHILOMETRI APPARE MANOMESSO  O GUASTO, LA TARIFFA CHILOMETRICA E' DETERMINATA SULLA BASE DI UNA PERCORRENZA DI 250 CHILOMETRI AL GIORNO. TUTTE LE VOLTE CHE SI DEVE COMMISURAREUNA TARIFFA AL NUMERO DEI GIORNI, IL TERMINE "GIORNO"DEFINISCE UN PERIODO DI 24 ORE O FRAZIONE ,DECORRENTE DAL MOMENTO NEL QUALE L'AUTOVEICOLO E' STATO CONSEGNATO AL CLIENTE AMENOCHE LA TARIFFA NON PREVEDA DIVERSAMENTE . PER TUTTI I NOLEGGI CHE INIZIANO PRESSO UN NAEROPORTO VERRA' APPLICATO UN ONERE AEROPORTUALE CALCOLATOPERCENTUALMENTE SULL'INTERO AMMONTARE DEL NOLEGGIO, COMPRESO SUGLI EXTRA ED ESCLUSO SU CARBURANTE E TASSE .SE IL CLIENTE LASCIA  LA VETTURA IN UN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DOVE E' INIZIATO IL NOLEGGIO ( PREVIA  AUTORIZZA ZIONE DELLA STAZIONE NOLEGGIANTE ),SARA' APPLICATO UN SUPPLEMENTO IN BASE ALLE TARIFFE VIGENTI . IN CASO DI RILASCIO DEL VEICOLO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DOVE E' INIZIATO NOLEGGIO NON AUTORIZZATO DALLA STAZIONE NOLEGGIANTE, IL CLIENTE E' TENUTO AL PAGAMENTO DELL'INTERA SOMMA NECESSARIA PER IL RIENTRO IN SEDE DEL VEICOLO, ANCHE SE EFFETTUATO CON MEZZI TERZI (BISARCHE O ALTRI MEZZI DI TRASPORTO)

9.CHI STIPULA LA LOCAZIONE IN NOME O PER CONTO DI UN TERZO RISPONDE IN SOLIDO CON QUESTI DELLA PIENA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTENUTI NELLA LETTERA DI NOLEGGIO. IL CLIENTE FIRMATARIO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO RISPONDE DELLE AZIONI ED OMISSIONI DI CHIUNQUE CONDUCE L'AUTOVEICOLO.

10. IN CASO DI FURTO TOTALE O PARZIALE O INCENDIO, DELL'AUTOVEICOLO IL CLIENTE SI OBBLIGA  A DENUNCIARE IL FATTO ALLE AUTORITA' DI POLIZIA ED A CONSEGNARE AL LOCATORE COPIA AUTENTICA DELLA 1 DENUNCIA ENTRO LE 24 ORE SUCCESSIVE ALL'EVENTO IN TAL CASO IL NOLO E' DOVUTO FINO ALLA DATA DI CONSEGNA DELLA COPIA DELLA DENUNCIA, TARIFFA CONCORDATA ALL'INIZIO DEL NOLEGGIO, O ALLA  TARIFFA UFFICIALE IN VIGORE SE LA DENUNCIA VIENE CONSEGNATA  DOPO LA DATA  DI RIENTRO  PREVISTA, PIU' IL TOTALE DEL PIENO DI CARBURANTE DEL VEICOLO, INSIEME CON LA COPIA  DELLA DENUNCIA , IL CLIENTE  DOVRA' RICONSEGNARE CHIAVI ED EVENTUALE COMANDO DELL'ANTIFURTO DEL VEICOLO AL LOCATORE.QUALORA EGLI NON LE RICONSEGNA, SARA' FACOLTA' DEL LOCATORE ESIGERE IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI ALL'INTERO VALORE DEL VEICOLO. IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO DI CHIAVI E/O DOCUMENTI, IL CLIENTE E' RESPONSABILE DEL COSTO ITTITALE DELLE SPESE EVENTUALMENTE SOSTENUTE DAL LOCATORE PER IL RIENTRO DEL VEICOLO NELLA FILIALE DI PARTENZA OVVERO PRESSO IL  DOMICILIO DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO. IL CLIENTE SI IMPEGNA QUINDI A RICHIESTA DEL LOCATORE , A PAGARE GLI IMPORTI PREDETTI. LA POLIZZA FURTO ED INCENDIO COPRE IL VALORE DEL VEICOLO IN ECCEDENZA  ALLA FRANCHIGIA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.(STP) RISULTA  SELEZIONATO, IL CLIENTE AVRA' ACQUISTATO TALE RIDUZIONE DI RESPONSABILITA' E GODRA' DELLA RIDUZIONE, FRANCHIGIA FURTO IN BASE ALLE TARIFFE IN VIGORE AL MOMENTO DEL VERIFICA DEI DELL'EVENTO. IL CLIENTE DOVRA' COMUNQUE VERSARE AL MOMENTO DEL NOLEGGIO . QUESTO IMPORTO VERRA' RESTITUITO ALLA FINE DEL NOLEGGIO SE IL VEICOLO VERRA' RESTITUITO INTEGRO E SENZA DANNI  IN CASO DI FURTO TOTALE O PARZIALE, O INCENDIO DEL VEICOLO, LA FRANCHIGIA VERRA' TRATTENUTA PER INTERO.

11.SARA' AMMESSA FATTURA SOLTANTO QUANDO QUESTA SIA STATA RICHIESTA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO ED IL CLIENTE ABBIA FORNITO I DATI FISCALI NECESSARI. NON E' POSSIBILE RICHIEDERE FATTURA CON L'INTESTAZIONE DIVERSA DA QUELLA SEGNALATA SUL CONTRATTO DI NOLEGGIO AL MOMENTO DEL RITIRO DEL VEICOLO.

12.IL LOCATORE POTRA' AVVALERSI DEL DIRITTO DI RITENZIONE SU EVENTUALI BENI DEL CLIENTE NELL'EVENTUALITA' DI INDISPONIBILITA' DI QUEST'ULTIMO A SALDARE COMPLETAMENTE IL NOLEGGIO EFFETTUATO, INCLUSE LE EVENTUALI SPESE ACCESSORIE QUALI FRANCHIGIE, CARBURANTE, DANNI, GIORNI EXTRA DI NOLEGGIO, RIPARAZIONI EFFETTUATE SENZA AUTORIZZAZIONE E QUANT'ALTRO PREVISTO NELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI E/O SU QUELLE PRESENTI SUL WEB O SUL DEPLIANT UFFICIALE O COMUNQUE CONSULTABILI DIRETTAMENTE PRESSO LE STAZIONI DI NOLEGGIO.

13. ESONERI ESCLUSIONI, CONTROVERSIE VARIE:IL LOCATORE NON E' RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEL CLIENTE O DI QUALSIASI ALTRO SOGGETTO PER I DANNI SUBITI DI QUALSIVOGLIA NATURA INCLUSO IL PREGIUDIZIO ECONOMICO ALLE PERSONE O AI BENI A CAUSA GUASTI, FURTI, INCENDI, INCIDENTI STADALI, TERREMOTI, GUERRE O CAUSE FORZA MAGGIORE. GLI OGGETTI DA CHIUNQUE LASCIATI ALL'INTERNO DEL VEICOLO SI INTENDONO ABBANDONATI ED IL LOCATORE NON E' TENUTO A CUSTODIRLI NE A RESTITUIRLI.

14..IL LOCATORE AUTORIZZA IL CLIENTE A CONDURRE L'AUTOVEICOLO ALL'ESTERO (vedi art.4 delle presenti condizioni generali) IN REGIME DI TEMPORANEA ESPORTAZIONE ESCLUSO NEI PAESI OVE SUSSISTA  LO STATO DI GUERRA O DISORDINI POLITICI.

15. NESSUNA MODIFICA PUO' ESSERE APPORTATA ALLE PRESENTI CONDIZIONI  GENERALI .LE CONDIZIONI GENERALI PUBBLICATE SUL SITO WEB ISTITUZIONALI WWW.ESSEAUTOSRL.IT SONO DA CONSIDERARSI QUALE PARTE INTEGRANTI DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI.

16.IL PAGAMENTO DELL'INTERO AMMONTARE DEL NOLEGGIO E' DOVUTO AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO E DEL RELATIVO CONTRATTO DECORSO IL TERMINE PATTUITO IL LOCATORE E' AUTORIZZATO AD EMETTERE NOTA  ALL'ADDEBITO PARI INTERESSI AL TASSO ANNUO UFFICIALE DI SCONTO MAGGIORATO DI 5 PUNTI, SALVO IL RISARCIMENTO DI MAGGIORI DANNI, CON DECORRENZA DALLA DATA  DI STIPULA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO.

17.ATTI VANDALICI: TUTTI DANNI CONSEGUENZA DI DANNI VANDALICI COMPIUTI DURANTE IL PERIODO IN CUI (AUTOVEICOLO E' STATO IN POSSESSO DEL CLIENTE, SONO IMPUTATI A QUEST'ULTIMO CHE SARA' TENUTO AL LORO IMMEDIATO RISARCIMENTO .IL VALORE DEI DANNI DERIVANTI DA ATTI VANDALICI, OVVERO LA RESPONSABILITA' RISARCITORIA DEL CLIENTE IN TAL CXASO , NON PUO' ESSERE RIDOTTA ANCHE SE IL CLIENTE HA ACQUISTATO LA RIDUZIONE DI RESPONSABILITA' RISARCITORIA PER DANNI (sko).

18.IL TESTO ITALIANO DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI PREVALE, IN CASO DI DIVERSITA', SUL TESTO INGLESE PARCHI SI PRESUME CHE ESSO ESPRIMA L'ESATTA VOLONTA' DELLE PARTI.

19.PER QUALSIASI CONTROVERSIA TRA LE PARTI E' COMPETENTE ESCLUSIVAMENTE IL FORO DAL DOMICILIO DEL LOCATORE.